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Giudice Sportivo: da rigiocare IL MORO PAGANICA - GIULIANO TEATINO

Punite invece FORCONIA 2012 e POLISPORTIVA MORRONESE entrambe con una sconfitta a tavolino

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 24/ 9/2016 IL MORO PAGANICA AQUILANA - GIULIANO TEATINO 1947

 

- La società  Giuliano Teatino 1947 ha proposto reclamo evidenziando un errore tecnico nel quale sarebbe incorso l'arbitro, che avrebbe erroneamente indicato e trascritto il risultato finale sul referto di gara;

- in particolare la società  reclamante deduce che nei minuti di recupero del 2º tempo, mentre l'incontro era sul risultato di 2 a 2, l'arbitro fischiava un fallo nella metà  campo del Giuliano Teatino in favore della squadra del Il Moro Paganica. Successivamente, il direttore di gara concludeva la gara, senza riprendere il gioco, pur se un giocatore della squadra avversaria, a gioco fermo, avesse messo la palla nella rete del Giuliano Teatino.

Tuttavia, nel referto finale dell'incontro l'arbitro indicava il risultato finale di 3 a 2 a favore della squadra del Il Moro Paganica;

- la stessa società  chiede, quindi, in via principale di "disporre la correzione del risultato finale della gara, nel punteggio di 2 a 2 e non in quello di 3 a 2", in via subordinata "deliberare l'irregolarità  della gara ed ordinarne la ripetizione";

- nel proprio referto l'arbitro ha riferito che al minuto 50' del 2º tempo fischiava un fallo a favore della società  Il Moro Paganica, in prossimità  dell'area di rigore avversaria, e nel mentre si accingeva ad estrarre il cartellino giallo a carico dell'autore del fallo, si rendeva conto che il pallone era nel frattempo entrato in rete, cosicchà© convalidava il gol del 3 a 2 in favore della società  Il Moro Paganica, e successivamente, fischiava la fine della gara tra le proteste dei giocatori del Giuliano Teatino;

- nel supplemento di rapporto, richiesto da questo G.S. a migliore chiarimento dei fatti, l'arbitro ha precisato di aver erroneamente convalidato la rete dopo aver interrotto il gioco fischiando il fallo a favore della squadra di casa;

- Valutato, per quanto sopra, che l'arbitro sia incorso in un errore tecnico, consistito nell'aver convalidato una rete segnata a gioco fermo, cioè dopo che lo stesso aveva fischiato un fallo e senza che il gioco, in tal modo interrotto, sia stato ripreso regolarmente, come correttamente ammesso dallo stesso direttore di gara.

- Tenuto conto che nel caso di errore tecnico dell'arbitro, rilevato a seguito dell'indicazione dello stesso nel referto di gara, il Giudice Sportivo non si sostituisce all'arbitro in una valutazione tecnica, ma si limita a prendere atto dell'errore, potendo valutare se tale errore abbia influito sul regolare svolgimento della gara.

- Considerato che nella fattispecie in esame l'errore dell'arbitro ha indubbiamente influito sulla validità  dell'incontro, poichà© ne ha condizionato il risultato finale.

- Ritenuto che il reclamo debba essere parzialmente accolto, dovendo disporre la ripetizione della gara in ottemperanza alle vigenti disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva (Art. 17, comma 4).

- Tutto ciಠpremesso e considerato, visti gli Artt. 17, comma 4),e 29 comma 3) C.G.S.;

il G.S. DELIBERA

1) di accogliere parzialmente il reclamo della società  Giuliano Teatino 1947 dichiarando irregolare la gara in oggetto e conseguentemente ordinando la ripetizione della stessa;

2) di demandare alla Segreteria del Comitato i successivi adempimenti;

3) di accreditare la tassa reclamo.

 

Gara del 2/10/2016 FORCONIA 2012 - POLISPORTIVA MORRONESE

Il Giudice Sportivo,

- visto il referto arbitrale nel quale si riferisce quanto segue:

- al minuto 30º del secondo tempo veniva allontanato dal campo il Sig. Scotti Di Uccio Michele, allenatore della società  Forconia 2012, per aver protestato vivacemente nei confronti dell'arbitro;

- al minuto 32º del secondo tempo veniva allontanato dal campo il Sig. Verrocchi Mario, calciatore della società  Polisportiva Morronese, per fallo di gioco;

- intorno al minuto 37º del secondo tempo,sul risultato di 1 a 1, l'arbitro interrompeva il gioco perchà© si avvedeva che una decina di persone, per lo pi๠donne e bambini, venivano fatti entrare all'interno dell'impianto di gioco nella zona antistante gli spogliatoi, al fine di evitare il contatto con i numerosi sostenitori delle due squadre, che avevano dato inizio ad una violenta rissa sugli spalti;

- in questo frangente l'arbitro identificava due calciatori della società  Polisportiva Morronese, i signori Balla Kojtim e Leombruni Oreste, che tentavano di scavalcare la rete di recinzione al fine di partecipare agli scontri, senza riuscirci. Il signor Balla Kojtim, inoltre, colpiva con violenti calci attraverso la rete perimetrale un tifoso avversario che si trovava nei pressi;

- successivamente, mentre l'arbitro stava valutando se vi fossero le condizioni per poter riprendere il gioco, circa 15 sostenitori della squadra locale entravano sul terreno di gioco attraverso una porta di ingresso posta dietro le panchine, dalla parte opposta rispetto al luogo dove erano avvenuti gli scontri tra le opposte tifoserie,tentando di raggiungere tesserati della squadra ospite, senza riuscirvi;

- a questo punto, il direttore di gara, ritenendo essere venute meno le condizioni ambientali per portare a termine l'incontro in condizioni di sicurezza, ne decretava la sospensione definitiva sul risultato di 1-1.

- Considerato che la responsabilità  per la sospensione definitiva dell' incontro, (prima gara del campionato), è da attribuirsi al comportamento violento ed antisportivo dei sostenitori di entrambe le squadre:

- Visto l'art.17 C.G.S.;

DELIBERA

1) di infliggere ad entrambe le società  Forconia 2012 e Polisportiva Morronese, la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 a 3;

2) di infliggere alle società  Forconia 2012 e Polisportiva Morronese l'ammenda di Euro 350,00;

3) di squalificare i seguenti calciatori della Polisportiva Morronese:

- Balla Kojtim per 4 giornate effettive;

- Leombruni Oreste per 2 giornate effettive;

- Verrocchi Mario per 1 giornata effettiva;

4) di squalificare l'allenatore della società  Forconia 2012, signor Scotti Di Uccio Michele, fino al 12/10/2016.

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  Scritto da Redazione Abruzzo il 06/10/2016
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