PROM. A - ERRORE ARBITRALE: oggi il recupero NOTARESCO - FONTANELLE
NOTARESCO - Termina con la vittoria dei Rossoblu per una rete a zero il recupero della 28esima giornata del campionato di Promozione girone A tra le compagini Notaresco e Fontanelle annullata per un errore del direttore di gara secondo il comunicato n° 45 del Giudice Sportivo:
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara del 20/ 3/2016 NOTARESCO CALCIO 1924 - FONTANELLE
Il Giudice Sportivo
- visto il reclamo della Soc. Notaresco Calcio 1924 avverso la regolarità della gara indicata in oggetto e letti gli atti ufficiali;
- verificata la tempestività e ritualità del reclamo; osserva,
- che la Soc. Notaresco Calcio 1924 ha proposto reclamo ai sensi dell'art.17 comma 4) C.G.S. adducendo che un errore tecnico in cui è incorso l'arbitro ha influito sul regolare svolgimento della gara, della quale chiede pertanto la ripetizione;
- in particolare la Società reclamante deduce che al minuto 42' del secondo tempo il calciatore Ciancaioni Matteo del Fontanelle veniva ammonito per la seconda volta ma l'arbitro non provvedeva a comminargli
immediatamente l'espulsione per doppia ammonizione facendo proseguire il gioco per ulteriori tre minuti sino a quando, resosi conto dell'errore a seguito della segnalazione di un A.A., al minuto 45'del secondo tempo gli comminava l'espulsione estraendo il cartellino rosso;
-visto il referto di gara nel quale l'arbitro conferma di aver ammonito per la seconda volta il giocatore Ciancaioni Matteo del Fontanelle al minuto 46'e 40" del secondo tempo, provvedendo però alla conseguente espulsione soltanto al termine della successiva azione e precisamente al minuto 47'e 15", dopo un breve consulto con l'assistente;
- ritenuto, per quanto sopra, che il reclamo è fondato poichè l'errore tecnico nel quale è incorso l'arbitro, consistito nella mancata immediata espulsione del giocatore del Fontanelle Ciancaioni per doppia ammonizione, ha consentito allo stesso di rimanere indebitamente in campo per circa un minuto e comunque per un'intera azione di gioco, come correttamente ammesso dal direttore di gara;
- tenuto conto che nel caso di errore tecnico dell'arbitro, rilevato a seguito dell'indicazione dello stesso nel referto di gara, il Giudice Sportivo non si sostituisce all'arbitro in una valutazione tecnica, ma si limita a prendere atto dell'errore, potendo valutare se tale errore abbia influito sul regolare svolgimento della gara;
- considerato che nella fattispecie in esame possa ritenersi che l'errore abbia influito sulla validità dell'incontro poichè ha impedito alla Soc. Notaresco, in svantaggio di due reti ad una di beneficiare della superiorità numerica per un'intera azione di gioco se pur per un breve lasso di tempo;
- per tutto ciò premesso, visto l'art. 17 comma 4) e 29 comma 3) C.G.S.
DELIBERA
- a) di accogliere il reclamo della Società Notaresco dichiarando irregolare la gara in oggetto e conseguentemente ordinando la ripetizione della stessa;
- b) di demandare alla Segreteria del Comitato per la fissazione della data della ripetizione della gara;
- c) di accreditare la tassa reclamo.